Come richiedere il Bonus Natale? | Commercialista Telematico
Vediamo tutte le criticità per i datori di lavoro che dovranno erogare il bonus Natale 2024 ai dipendenti insieme alla tredicesima mensilità.
Illustriamo la circolare sulle disposizioni in materia di benefici corrisposti ai dipendenti, che prevedono l’erogazione una tantum (il cosiddetto Bonus Natale), per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri.
Appare estremamente difficile da applicare la previsione del controllo da parte del datore di lavoro della effettiva spettanza dell’indennità stessa.
Il decreto legge “omnibus” non contiene soltanto le disposizioni normative relative al condono fiscale, ma anche altre novità, tra le quali quella che troverà maggior riscontro nei dipendenti è il contributo una tantum che è ormai noto come “bonus Natale”.
Si tratta di quanto disposto nell’ articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024, laddove si prevede l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri.
L’indennità non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, ed è erogata ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti tre condizioni, che devono sussistere congiuntamente:
avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro, avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione.Non rileva dunque la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato), mentre sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, non si considera il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
Adempimenti del sostituto d’impostaIl sostituto d’imposta riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti.
Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, corredata delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.
Le somme corrisposte sono recuperate dai medesimi sostituti sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Successivamente, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedono al recupero del relativo importo. A ben vedere, si tratta di un compito assai difficile, se non impossibile, per il datore di lavoro, che non è certo nelle possibilità di conoscere l’intera posizione reddituale del proprio dipendente.
La soluzione a tale difficoltà sembra poteri trovare nel disposto normativo stesso, laddove si afferma che qualora il lavoratore, pur avendone diritto, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta, egli potrà beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025.
La restituzione del Bonus…Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.
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Danilo Sciuto
Martedì 15 Ottobre 2024