Bonus Natale, verso platea più estesa. Ecco 15 domande e risposte ...

Bonus Natale

Qual è la norma di riferimento?

Allo stato attuale è il “Decreto Omnibus”. Questo provvedimento ha previsto un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. L’indennità, disciplinata nel dettaglio dall’articolo 2-bis, inserito in sede di conversione del decreto legge 113/2024 ad opera della legge 143/2024, ricalca come modalità di erogazione le regole già previste per altre tipologie di bonus (esempio trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente articolo 1, decreto legge 3/2020).

A chi spetta il bonus?

Il bonus di 100 euro annui spetta ai lavoratori dipendenti. Si tratta esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di titolari di reddito da pensione. È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato, ed è confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono, dunque, esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Quali sono i requisiti per averne diritto?

Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Inoltre il lavoratore deve avere a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio. Oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 12, c. 1 lett. c) del Tuir. L’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del Tuir. Per il periodo d’imposta 2024, l’importo che costituisce la soglia della cosiddetta “no tax area” secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 216/2023 è pari a 8.500 euro ( si veda anche circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2024).

Quando i figli sono considerati a carico?

Il comma 2 dell’articolo 12 del Tuir prevede che le persone debbano possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’Assegno unico universale. Il comma 4-ter dell’articolo 12 prevede, infatti, che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28mila euro?

Va calcolato al netto dell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/E del 2024 osserva che nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricetive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità. Inoltre, per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del dl 113/2024 rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati: incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122/2010); regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Dl 34/2019 convertito con modificazioni, dalla legge 58/2019 e articolo 5 del decreto legislativo 209/2023).

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