M. Mandico – Composizione negoziata e liquidazione giudiziale ...

15 giorni ago
Il sospetto

Quesito.

Nella fattispecie in cui una procedura di composizione negoziata culmini con la successiva apertura della liquidazione giudiziale, sussistono i presupposti per l’applicazione della retrodatazione del periodo sospetto ai fini della revoca fallimentare di cui all’art. 170, comma 2, CCII? [1]

Soluzione.

alla luce di un’analisi approfondita della normativa vigente e dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, si ritiene che la retrodatazione del periodo sospetto non operi in caso di composizione negoziata seguita da liquidazione giudiziale.

Motivazione.

la composizione negoziata, disciplinata dagli artt. 12 e ss. del CCII, rappresenta uno strumento stragiudiziale e non concorsuale volto alla risoluzione della crisi d’impresa. Diversamente dalle procedure concorsuali vere e proprie, quali il fallimento o il concordato preventivo, la composizione negoziata non determina l’apertura di uno stato di insolvenza formale e non comporta l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Conseguentemente, la composizione negoziata non può essere ricondotta nel novero delle procedure concorsuali ai fini dell’applicazione del principio di consecuzione tra procedure, principio che, ai sensi dell’art. 170, comma 2, CCII, comporta la retrodatazione del periodo sospetto per la revoca fallimentare alla data di presentazione della domanda di accesso alla prima procedura concorsuale.

Tale conclusione è avvalorata dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, il quale ha espressamente statuito che “la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa non è una procedura concorsuale e, pertanto, non opera la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’operatività della revocatoria” (Cass., 24056/2021).

Eccezioni.

nonostante l’esclusione generale della retrodatazione del periodo sospetto in caso di composizione negoziata, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di revocare gli atti compiuti dall’imprenditore durante la composizione negoziata in presenza di specifiche circostanze. In particolare, la revoca può essere esperita laddove si dimostri che gli atti siano stati compiuti con l’intento di frodare i creditori, configurandosi così un abuso della procedura stragiudiziale.

Conclusioni.

in definitiva, la retrodatazione del periodo sospetto per la revoca fallimentare non opera in via generale in caso di composizione negoziata seguita da liquidazione giudiziale. Tuttavia, tale principio non esclude la possibilità di revocare singoli atti compiuti dall’imprenditore durante la composizione negoziata, a condizione che si dimostri la sussistenza di un intento fraudolento[2].

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[1] Composizione Negoziata e Consecuzione tra Procedure. La composizione negoziata, strumento per la soluzione delle crisi aziendali, non può essere considerata parte di una serie consecutiva di procedure concorsuali. La “consecuzione tra procedure” è un concetto giurisprudenziale che collega distinti procedimenti concorsuali, evidenziando la continuità della crisi aziendale. Tuttavia, la natura non concorsuale della composizione negoziata la esclude da questa successione.

Caratteristiche della consecuzione: Successione Cronologica: Una serie di procedimenti interconnessi, finalizzati a gestire la crisi aziendale; Collegamento Funzionale: Nonostante le differenze formali, i procedimenti sono legati dalla comune finalità di risolvere la crisi; Presupposto Oggettivo: La mancanza di discontinuità nell’insolvenza è fondamentale per la consecuzione.

Esclusione della Composizione Negoziata. La composizione negoziata non possiede i tratti caratteristici delle procedure concorsuali: natura non concorsuale: è uno strumento negoziale, prevalentemente stragiudiziale, per risolvere le crisi aziendali;  assenza di concorsualità: mancano i requisiti minimi di una procedura concorsuale, come l’interlocuzione con l’autorità pubblica e il coinvolgimento formale dei creditori.

Effetti sulla retrodatazione del periodo sospetto. La retrodatazione del periodo sospetto per la revocatoria non si applica alla composizione negoziata. Poiché questa non fa parte della consecuzione tra procedure, la data di avvio della composizione non influenza il periodo sospetto per la revocatoria.

[2] In conclusione, la composizione negoziata, pur essendo uno strumento efficace per risolvere le crisi aziendali, non è parte della successione di procedure concorsuali. Pertanto, la retrodatazione del periodo sospetto non si applica alla transizione dalla composizione negoziata alla liquidazione giudiziale.

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