Rigopiano, definitiva la condanna a un anno e 8 mesi per l'ex ...
Cassazione
Appello bis per sei persone, all’epoca dei fatti dirigenti della Regione Abruzzo, che erano stati assolti nei precedenti gradi di giudizio3 dicembre 2024
2' di lettura
È diventata definitiva la condanna a un anno e 8 mesi per l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo per rifiuto di atti d’ufficio e falso. È quanto hanno deciso i giudici della sesta sezione penale della Cassazione nel processo per la strage di Rigopiano, quando il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’hotel uccidendo 29 persone. Appello bis, invece, per sei persone, all’epoca dei fatti dirigenti della Regione Abruzzo, che erano stati assolti nei precedenti gradi di giudizio.
Si legge nel dispositivo provvisorio emesso dai giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte, sulla tragedia di Rigopiano: «In parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero annulla la sentenza impugnata nei confronti di Visca Carlo, Antenucci Vincenzo, Caputi Pierluigi, Primavera Emidio Rocco Ernesto, Giovani Carlo e Belmaggio Sabatino in relazione ai reati loro contestati ai capi 1) e 2) e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati; rigetta nel resto il ricorso del pubblico ministero. In accoglimento dei ricorsi di Lacchetta Ilario, Colangeli Enrico, D’Incecco Paolo e Di Blasio Mauro annulla la stessa sentenza nei loro confronti e rinvia alla medesima Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione ai reati loro rispettivamente contestati ai capi 4) e 13). Annulla senza rinvio altresì la medesima sentenza nei confronti di Bianco Leonardo, limitatamente alla ritenuta aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., che elimina, rideterminando la pena per il reato di cui al capo 15) in un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione; rigetta nel resto il ricorso di Bianco. Rigetta i ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e da Provolo Francesco, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di Tommaso Bruno e Gatto Giuseppe che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende».
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