Nuovo Codice della strada, cosa cambia per autovelox, cellulari ...

14 Mar 2024
Nuovo Codice della Strada

Salvo sorprese, sarà approvata il 19 marzo, in prima lettura alla Camera dei deputati, la riforma del Codice della strada annunciata la scorsa estate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ieri, nella prima vera giornata di dibattito, l’aula di Montecitorio ha approvato i primi 16 articoli ed esaminato circa metà degli emendamenti presentati, quasi tutti respinti. Il dibattito, come detto, proseguirà martedì 19, giornata in cui la Camera potrebbe licenziare la riforma. A quel punto, la palla passerà al Senato. Trattandosi di un disegno di legge e di una materia che riguarda la totalità della popolazione, è improbabile che il governo blindi il testo dopo la prima lettura, ma la cosa non si può escludere a priori. In ogni caso, per l’entrata in vigore delle novità, bisognerà ancora aspettare: qualche settimana nell’ipotesi in cui ai senatori sia di fatto impedito di apporre ulteriori modifiche; alcuni mesi se, invece, com’è auspicabile, Palazzo Madama potrà dire la sua e, quindi, dovesse essere necessario un ultimo passaggio formale alla Camera. Ciò premesso, vediamo nel dettaglio le novità approvate il 13 marzo.

Uso del cellulare alla guida. Attualmente l’uso del telefono alla guida prevede una multa di 165 euro (115,50 con lo sconto) e la perdita di cinque punti della patente. Alla seconda violazione in un biennio, la sanzione è identica ma scompare la possibilità di pagare con lo sconto, è confermata la perdita di cinque punti ed è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi. Con la riforma, invece, alla prima violazione la multa sale a 250 euro con una sospensione della patente compresa tra 15 giorni e due mesi e la perdita di cinque punti, mentre alla seconda violazione la multa sale a 350 euro e i punti decurtati diventano 10 (viene confermata la sospensione della patente da uno a tre mesi). Nel testo, però, l’uso del cellulare alla guida è inserito anche tra le violazioni che prevedono la mini sospensione automatica (ossia senza l’intervento del prefetto) della patente alla prima violazione per i conducenti con meno di venti punti sulla patente sulla base del seguente schema: sette giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da uno a nove punti. La durata della sospensione raddoppierà a 14 e 30 giorni nel caso in cui il conducente sia responsabile di un incidente stradale. "Nulla si stabilisce, però, su come si coordineranno le due norme", dice a Quattroruote Luigi Altamura, comandante della polizia municipale di Verona. "Vogliamo chiarezza, è necessario che il parlamento specifichi se le due misure si sommano, si compensano oppure se una prevale sull’altra".

Guida in stato di ebbrezza. Tolleranza zero per chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza, ossia con tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 g/l: non si potrà guidare nemmeno con tasso alcolemico sopra lo 0 e fino a 0,5 g/l, situazione che attualmente non è punita (c’è una multa di 168 euro solo per i neopatentati, per chi ha meno di 21 anni e per i conducenti professionali). Il divieto varrà per due anni se il reato è "lieve" (0,8-1,5 g/l) o tre anni se grave (sopra 1,5 g/l). In pratica, si potrà guidare, sul territorio nazionale, solo se, dopo la revisione della patente, sul veicolo sarà installato (a proprie spese) il cosiddetto alcolock, un dispositivo non manomettibile che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Un successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne definirà caratteristiche e modalità di installazione. Per chi è soggetto alla tolleranza zero, le pene per la guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo.

Guida sotto l’effetto di stupefacenti. Dal Codice della strada scomparirà il riferimento agli strumenti per accertare la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, i cosiddetti drogometri, previsti dal 2010, ma irrealizzabili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. In pratica, quando gli agenti di polizia avranno fondato motivo di ritenere che un conducente sia in stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti potranno effettuare, direttamente sul luogo del controllo, un prelievo di saliva, con modalità che saranno fissate da apposite direttive del ministero dell’Interno. Nel caso in cui non sia possibile prelevare la saliva, gli agenti di polizia potranno accompagnare il conducente in strutture sanitarie fisse o mobili, pubbliche o accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Gli agenti che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo, ma non hanno ancora l’esito degli esami effettuati da laboratori accreditati, potranno comunque ritirare la patente. Nel caso in cui il conducente risulti positivo al test è prevista la revoca della patente e, in ogni caso, il titolare non potrà conseguire una nuova patente prima di tre anni decorrenti dalla data di revoca.

Monopattini elettrici. Tre le principali novità sui monopattini elettrici:

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di una sorta di targhino, che la norma chiama contrassegno identificativo, adesivo, plastificato e non rimovibile prodotto dal Poligrafico dello Stato;

I conducenti dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi;

Il casco, attualmente obbligatorio solo per i minorenni, lo diventerà per tutti.

Il disegno di legge interviene anche su alcune norme di comportamento. Per esempio, prevede il divieto assoluto di circolazione contromano (ora consentito nelle strade con doppio senso ciclabile) e la circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Infine, per i monopattini in sharing, il gestore del servizio dovrà installare sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione. La sosta dei monopattini sui marciapiedi - generalmente vietata - può essere ammessa dai Comuni solo se nella parte rimanente del marciapiede è assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Infine, la multa per chi circolerà con monopattini privi di frecce e di freno su entrambe le ruote sarà di 200 euro.

Sospensione breve e automatica della patente. Alcune gravi violazioni delle norme di circolazione che non prevedono sospensione della patente saranno punite con la cosiddetta sospensione breve. Si tratta di un provvedimento automatico (ossia non servirà uno specifico provvedimento del prefetto) che si applicherà già alla prima violazione ma solo se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente sulla base del seguente schema: sette giorni di sospensione se si hanno dai 10 ai 19 punti, 15 giorni di sospensione da uno a nove punti. La durata della sospensione raddoppierà a 14 e 30 giorni nel caso in cui il conducente sia responsabile di un incidente stradale. Le principali violazioni punite con la sospensione breve sono:

Mancato uso della cintura di sicurezza o dei seggiolini per bambini o dei dispositivi antiabbandono;

Mancato uso del casco;

Mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;

Mancato rispetto del semaforo;

Circolazione contromano;

Mancata precedenza;

Sorpasso a destra;

Inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi.

È scomparsa dal testo iniziale, invece, la sospensione breve e automatica in caso di violazione dei limiti compresa tra 20 e 40 km/h.

Velocità nei centri abitati. Si introduce una sanzione specifica in caso di violazione dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h all’interno di un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno: multa di 220 euro e sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Neopatentati per tre anni ma maglie più larghe. Salirà da uno a tre anni il divieto di guida degli autoveicoli detti - a torto - "potenti" per i titolari di patente B, ma si semplifica lo schema attuale:

Divieti in vigore:

Autovetture a motore termico con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e potenza massima pari o superiore a 70 kW;

Autovetture elettriche o ibride plug-in con potenza specifica superiore a 65 kW/t, riferita alla tara ma compreso il peso della batteria;

Altri autoveicoli diversi dalle autovetture con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.

Divieti futuri:

Tutti gli autoveicoli: potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t;

Autovetture: potenza superiore a 105 kW.

La novità, ovviamente, si applicherà solo alle patenti conseguite dopo la sua entrata in vigore.

Foglio rosa. Il foglio rosa, cioè l’autorizzazione a esercitarsi alla guida, attualmente rilasciato al superamento dell’esame di teoria, sarà consegnato solo dopo aver effettuato - con un istruttore abilitato e autorizzato - un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna che sarà stabilito con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In pratica, dopo il superamento dell’esame di guida bisognerà iscriversi a un’autoscuola, effettuare le esercitazioni che saranno previste e solo con la certificazione dell’autoscuola stessa si potrà ottenere il rilascio del foglio rosa per esercitarsi autonomamente. Un’altra novità riguarda i titolari di foglio rosa per il conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A, per cui c'è il divieto di trasportare uno o più passeggeri su ciclomotori e motocicli. Chi violerà questa norma sarà punito con una multa di 100 euro. La multa riguarderà sia il conducente, sia il passeggero.

Controllo del traffico. Si precisa anche nel Codice della strada l'obbligo di sottoporre gli autovelox a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Velocità. Nel caso in cui lo stesso veicolo commetta più violazioni dei limiti di velocità in un tratto stradale di competenza dello stesso ente e in un periodo di tempo di un'ora dalla prima violazione, si prevede il pagamento di una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole.

Circolazione senza assicurazione. Oltre alle apparecchiature per il controllo della velocità e alle telecamere delle Ztl, la mancata copertura assicurativa potrà essere accertata anche ricorrendo alla documentazione (fotografie e filmati) proveniente da apparecchiature per il rilevamento delle violazioni semaforiche. Sull’obbligo di RC, il testo responsabilizza il proprietario del veicolo affidandogli "l'onere di verificare che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione".

Violazioni multiple. Quando i dispositivi di controllo da remoto delle violazioni accertano, senza contestazione immediata, più violazioni delle norme che disciplinano la circolazione nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

Ztl. Non sarà sanzionato all’uscita l’utente che ha fatto ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non era in vigore il divieto (eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona). Inoltre, è prevista una tolleranza del 10% laddove si prevede un tempo massimo di permanenza.

Accertamento delle violazioni. I dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni ne potranno accertare contemporaneamente due o anche più (se approvati od omologati). Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, le forze di polizia potranno accertare alcune violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione o decelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta o la fermata, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio) usando le normali telecamere e la relativa documentazione fotografica o filmata.

Richiami delle Case. Al Codice della strada sarà aggiunto uno specifico articolo sulle campagne di richiamo delle Case auto di veicoli che presentino "un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone", prevedendo "l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione" finalizzate a "garantire che il veicolo non presenti più il rischio". La circolazione con un veicolo soggetto a richiamo prevede la stessa multa per circolazione con veicolo non revisionato, ossia una multa di 173 euro e la sospensione della circolazione del veicolo.

Biciclette. Il disegno di legge modifica alcune delle norme che disciplinano la circolazione delle biciclette.

Strada urbana ciclabile: attualmente deve avere banchine pavimentate e marciapiedi, potrà esserne priva.
Casa avanzata: la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli sarà abolita e sostituita dalla zona di attestamento ciclabile (vedere più avanti).
Zona ciclabile: sarà istituita la "Zona ciclabile", un'area urbana in cui potrà essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli; potranno essere realizzate misure di moderazione del traffico e non sarà consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.
Zona di attestamento ciclabile: alle intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile, potrà essere istituita la cosiddetta Zona di attestamento ciclabile, destinata all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera. La prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi.
Corsia ciclabile: dovrà obbligatoriamente essere nella parte destra della carreggiata. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza alle biciclette che circolano sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. Le condizioni per la realizzazione delle corsie ciclabili nonché la relativa segnaletica, in ambito sia urbano sia extraurbano, saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Attenzione ai ciclisti: "Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti".
Sorpasso di biciclette
: i veicoli a motore dovranno sorpassare le biciclette con "adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri".

Moto in autostrada. Com’è noto, le norme attualmente in vigore vietano la circolazione in autostrada di motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3 se a motore termico e di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico. La norma abbassa la cilindrata a 120 cm3 e la potenza a 6 kW, ma solo se i motocicli sono guidati da maggiorenni.

Conducenti di bus. Scenderà da 21 a 18 anni l’età a partire dalla quale sarà possibile conseguire la patente e la carta di qualificazione del conducente (CQC) per gli autisti professionisti. Ma sarà possibile guidare veicoli a cui abilita la patente D, DE, D1 e D1E solo nel territorio italiano.

Corsi di sicurezza stradale. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle scuole superiori e dalle autoscuole determina l'attribuzione, all'atto del rilascio di una delle patenti AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E di due punti "omaggio". I formatori saranno individuati con decreto del ministero delle Infrastrutture "tra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati, nonché tra gli enti privati di formazione professionale".

Abbandono degli animali domestici. Il disegno di legge introduce una specifica aggravante - l’aumento di un terzo della pena - al reato di abbandono di animali domestici previsto dal Codice penale nel caso in cui il fatto avvenga su una strada o su una sua pertinenza. Con l’aggiunta della sospensione della patente da sei mesi a un anno nel caso in cui il reato sia commesso mediante l’uso di veicoli. L’abbandono di animali domestici rientrerà anche nel perimetro della legge sull’omicidio stradale e sulle lesioni stradali gravi e gravissime nel caso in cui l’incidente che ha determinato la morte o le lesioni sia provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Agenzie di pratiche auto. Sarà istituito il registro per le imprese di consulenza automobilistica, le cosiddette agenzie di pratiche auto, allo scopo di garantire una formazione professionale continua. L’iscrizione dovrà essere confermata ogni due anni e sarà subordinata alla frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative su programmi che saranno stabiliti con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

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